Un’opera realizzata in assenza di titolo antecedentemente all’entrata in vigore del c.d. vincolo “Galasso” è soggetta alla sanatoria paesaggistica.
Le opere, seppure realizzate prima dell’istituzione del vincolo in assenza di titolo abilitativo, sono soggette alla valutazione di conformità in base all’attuale normativa e, pertanto, alla presentazione dell’istanza di compatibilità paesaggistica. La giurisprudenza costante ha ribadito che, in base al principio tempus regit actum, la valutazione relativa all’istanza di sanatoria deve tener conto della normativa e del vincolo vigenti al momento della sua presentazione.