Tutti gli interventi di cui all’allegato A o all’allegato B in area vincolata ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale sono soggetti a PAS (Procedura Abilitativa Semplificata).
Si rimanda alla FAQ della Regione FVG pubblicata in fondo alla pagina: “Attività libera ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 190/2024”
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, il legislatore ha inteso escludere l’applicazione del regime di “Attività libera” per gli interventi di cui all’allegato A, e sottoporli al regime di PAS qualora insistano:
- sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o dalle leggi regionali, o all’interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/ CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 ovvero SIC e ZSC sulle aree sottoposte ad uno dei vincoli di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti”.
Per i beni sottoposti a tutela paesaggistica:
- a) se la tutela paesaggistica deriva dall’art. 136, comma 1, lett. c) d.lgs. 42/2004 – bellezze d’insieme – e l’intervento progettato non sia visibile dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell’installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale, si applica il comma 6 dell’art. 7 d.lgs. 190/2024, quindi NO autorizzazione paesaggistica;
- b) se la tutela deriva dall’art. 136, comma 1, lett. b) e c) – e limitatamente per la lettera c) ai casi non previsti al precedente punto – si applicano i commi 4 e 5 dell’art. 7 d.lgs. 190/2024, cioè serve l’autorizzazione paesaggistica, con termini perentori e silenzio-assenso;
- c) In ogni altro caso di vincolo paesaggistico, si applica la PAS.
- d) In quest’ultimo caso, l’art. 8, comma 8, d.lgs. 190/2024 afferma che qualora, ai fini della realizzazione degli interventi soggetti a PAS siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e) (cioè gli interessi qualificati ex art. 20, co. 4 l. 241/1990), di PP.AA. diverse da quella procedente, il comune convoca, entro 5 giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui agli artt. 14 ss. l. 241/1990.”
In merito ai punti a) e b) della citata FAQ, si precisa che nel territorio del Comune di Trieste – in base a quanto disposto nell’art 1 dell’Allegato 52 (Aree paesaggistiche del Carso) e dell’Allegato 53 (Aree paesaggistiche del flysch e del Boschetto) del Piano Paesaggistico Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con D.P.Reg. 24 aprile 2018, n. 0111/Pres – le aree e gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico non risultano distinti in base alle lettere dell’art. 136 del Codice.
Ciò significa che, ai fini applicativi:
- non è possibile individuare con certezza le lettere dell’art 136 del Dlgs 42/2004 e richiamate dall’art. 7 del D.Lgs. 190/2024;
- di conseguenza, non può essere applicata la semplificazione prevista dall’art. 7 del D.Lgs. 190/2024 per gli interventi in aree paesaggisticamente tutelate.