Ai sensi dell’art. 8, comma 11, del D.lgs. 190/2024 e s.m.i. “Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 entro un anno dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall’avvio della realizzazione degli interventi. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova procedura abilitativa semplificata. Il soggetto proponente è comunque tenuto a comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.”
Pertanto i lavori devono essere iniziati entro 1 anno dal perfezionamento del titolo abilitativo (all’inizio dei lavori il proponente comunica l’avvio dei lavori) e terminati entro 3 anni dallo stesso.