Se l’immobile in questione è privo di certificato di agibilità (nemmeno quello originario relativo alla costruzione della casa), bisogna incaricare un professionista abilitato che predisponga la documentazione necessaria per la predisposizione della Segnalazione Certificata di Agibilità oggi, con le modalità di cui all’art. 27 della L.R. 19/09 s.m.i. (con la documentazione necessaria riferita temporalmente alla data della dichiarazione di Fine Lavori, alla decadenza del titolo, ovvero della dichiarazione di esecuzione dichiarata nella sanatoria).
Se invece, dispone del certificato di agibilità originario dell’immobile ed ha eseguito successivi interventi edilizi, il cittadino si deve rivolgere ad un professionista abilitato affinché quest’ultimo asseveri “La non rilevanza delle caratteristiche strutturali e il mantenimento delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità” come previsto dall’art. 4, comma 3 del D.P.Reg. 20 gennaio 2012, n. 018/Pres. – Regolamento di attuazione della L.R. 19/09 s.m.i. (Codice dell’Edilizia), ovvero in caso contrario, proceda con la presentazione della domanda di rinnovo del certificato di agibilità con la documentazione necessaria.