Ai sensi dell’art. 221 del R.D. 1265/1934, l’immobile non può essere utilizzato non essendo attestata la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, dell’edificio e degli impianti in esso installati. È prevista una sanzione amministrativa dall’art. 55 della L.R. 19/09 s.m.i. per procedimenti edilizi ultimati in vigenza di tale norma se non viene presentata l’istanza di agibilità entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori. In ogni caso, se il proprietario dell’immobile non è in possesso del certificato di agibilità, ogni conseguenza di natura penale, civile o amministrativa che potesse derivare dall’utilizzo degli immobili sprovvisti dei requisiti per l’agibilità, resta in capo al proprietario dell’immobile.