Si applica il Volume Complessivo (che corrisponde al Volume urbanistico) di cui all’art. 8 delle NTA del vigente PRGC. Si applica il Volume utile, come definito dall’ art. 3, comma 1, lettera i) della L.R. 19/2009 e s.m.i., esclusivamente nei casi in cui le norme del vigente Piano o la stessa Legge regionale lo richiamino espressamente (es. l’art. 87 delle Norme tecniche di attuazione dove è previsto l’ampliamento nel limite massimo del 35% del volume utile esistente”; l’art. 58 della L.R. 19/2009 al co. l tratta degli interventi che “possono comportare l’ampliamento … nel limite massimo del 35 per cento del volume utile esistente”). Va precisato che laddove nelle norme del PRGC vigente sia indicato il termine Volume, questo è sempre inteso quale Volume complessivo, mentre laddove il riferimento fosse al Volume utile, il termine Volume utile è sempre espressamente indicato.