Quale è la procedura edilizia e paesaggistica da seguire per l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici?

Il DL 17/2022 (cd Decreto Energia o Decreto Bollette), all’art. 9 prevede che l’installazione, in qualunque zona, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non richiedono alcun atto amministrativo o autorizzazione, comprese quelle previste dal D.Lgs. 42/2004, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 42/2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo, per i quali invece l’autorizzazione paesaggistica serve ancora.

Questo decreto è stato convertito con modifiche nella legge 34/2022 ed è entrato in vigore il 29/04/2022.

Poichè l’art. 42-ter del DL dice che queste norme sono applicabili nelle Regioni Autonome compatibilmente con i loro statuti, la nostra Regione si è così adeguata con la LR 8/2022 :

  •  all’art. 4 comma 2 lett a), tra gli interventi di manutenzione ordinaria ha inserito al 2-bis l'”installazione di impianti solari fotovoltaici o termici sugli edifici o unità immobiliari ovvero su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o unità immobiliari, anche se di natura pertinenziale, compresa la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica di tali installazioni; sono altresì compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici o unità immobiliari ovvero delle strutture e manufatti fuori terra diversi, anche se pertinenziali” 
  • all’art. 16 ha modificato il comma 3, che dopo aver scritto Gli interventi previsti dal presente articolo non possono essere vietati dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, fatta eccezione per le zone A e B0 o singoli edifici a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali [quindi anche gli edifici di cui agli artt. 19 e 20 delle nostre NTA n.d.r.], come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, ha aggiunto che “tale eccezione non trova applicazione nel caso delle opere previste dall’articolo 4, comma 2, lettera a), numero 2 bis), che trova immediata e inderogabile applicazione anche nelle zone A e B0 o singoli edifici a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati”.

Questa legge regionale è in vigore dal 23/06/2022.

Poichè il FVG ha competenza in materia edilizia ma non paesaggistica, anche nella nostra Regione si applica l’art. 9 del DL 17/2022, nella parte in cui assoggetta a paesaggistica l’installazione di impianti di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 42/2004.

Allo stato attuale il Piano Paesistico Regionale individua le zone vincolate ai sensi dell’art. 136, senza distinguere all’interno di esse se i vincoli sono apposti ai sensi di una lettera o l’altra: è stato chiesto alla Regione di fare una specifica, rimasta per il momento senza esito pertanto, in attesa di una definizione delle singole fattsipecie, è necessario continuare a richiedere la paesaggistica per l’installazione e modifica di impianti fotovoltaici o termici su tutti gli immobili vincolati ex art. 136.

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