È oggetto di accesso ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, esistenti al momento della domanda e detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. Sono esclusi i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge; nei procedimenti tributari; nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; nei procedimenti selettivi, e in altri casi previsti dalla Legge 241/90 e s.m.i. Inoltre non sono ammissibili richieste di di accesso finalizzate ad un controllo generalizzato dell’operato del Comune.