I soppalchi di nuova realizzazione non possono determinare incremento della superficie utile in quanto costituente intervento di ristrutturazione edilizia non ammessa in Centro Storico. Ne consegue che i soppalchi di nuova realizzazione vanno destinati esclusivamente a superfici accessorie.
I soppalchi esistenti vanno distinti tra quelli autorizzati prima o dopo l’entrata in vigore del Piano Particolareggiato del Centro Storico (P.P.C.S.) approvato con D.P.G.R. n. 052/Pres. dd. 06.02.1980. Solo quelli realizzati prima e assentiti come superficie utile, possono continuare ad essere destinati a superficie utile qualora provvisti di scala di accesso regolamentare e dotati di idonei rapporti aereo-illuminanti. Quelli realizzati dopo non possono costituire incremento della superficie utile in quanto in contrasto con la norma del P.P.C.S.
Si rammenta comunque che per tutto il territorio comunale i soppalchi dovranno rispettare l’art 88 del vigente Regolamento Edilizio, ed in particolare la prescrizione secondo cui la proiezione orizzontale del soppalco non deve eccedere la metà della superficie del locale soppalcato.
La determinazione del vano da soppalcare deve tener conto anche della definizione di “vano” di cui all’art. 17.34 del R.E. (2/3 pareti divisorie).
Sotto i soppalchi non possono venir realizzati vani chiusi. Detti vani risulterebbero infatti soppalcati al 100%.
Sopra i soppalchi non possono venir realizzati vani chiusi. Ciò comporterebbe la mancata rispondenza del manufatto ai requisiti di soppalco.
Tali interventi sono assimilabili a “risanamento conservativo” e vanno realizzati con SCIA ai sensi dell’art. 17 LR19/09.
(Vedasi anche definizioni di “Soppalco” e “Vano” agli articoli 17.29, 17.34 e 88 del vigente Regolamento Edilizio)