In base al principio del tempus regit actum, va applicata la normativa vigente al momento della domanda di sanatoria. Pertanto, se oggi l’intervento eseguito in assenza di titolo edilizio, rientra fra quelli elencati all’art. 16bis della L.R. 19/09 s.m.i. è necessario presentare comunicazione di inizio lavori asseverata a firma di professionista abilitato, corredata della documentazione prevista dal comma 3 dello stesso art. 16bis. L’eventuale mancata comunicazione è soggetta alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 51, comma 4bis pari ad Euro 258,00 (art. 16bis comma 2 LR 19/09).